Agosto 15, 2024
Per la CGUE, le prestazioni onerose tra le società parti di un gruppo IVA non vanno assoggettate ad
IVA, anche nel caso in cui l’imposta, dovuta o assolta dal destinatario di tali prestazioni non possa
essere oggetto di una detrazione a monte. Va parimenti ricordato che nell’ambito del Gruppo IVA, il
diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte è conferito al gruppo stesso e non ai suoi
membri (Finanzamt T, C-184/23, sentenza dell’11 luglio 2024).
La vicenda risolta dalla CGUE, nel luglio 2024, riprende e conferma sempre più la questione che le
prestazioni infra gruppo, ossia quelle rese tra partecipanti all’interno del Gruppo IVA, risultano non
soggette ad imposta. Al contempo, si poneva la questione della detraibilità dell’imposta. Anzitutto
per i giudici UE, il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte è riconosciuto al solo
gruppo e non ai suoi membri. Di conseguenza ciò non influenza la non debenza dell’IVA sulle
operazioni infra-gruppo che rimarrebbero tali anche nel caso in cui l’IVA dovuta o assolta dal
destinatario di tali prestazioni non possa essere oggetto di una detrazione a monte.
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